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Contratti di somministrazione e adempimenti: regole e come vengono gestiti

La somministrazione si concretizza in una fornitura professionale di manodopera, a tempo determinato oppure indeterminato, effettuata da un’agenzia per il lavoro su richiesta dell’azienda cliente.

La somministrazione si basa su un rapporto di lavoro triangolare caratterizzato dalla presenza di:

  • Prestatore di lavoro.
  • Agenzia per il Lavoro (somministratore).
  • Azienda utilizzatrice (che può essere identificato come un professionista, un privato cittadino oppure un’azienda).

Il rapporto tra l’agenzia per il lavoro e l’azienda utilizzatrice è disciplinato dal contratto di somministrazione. Il prestatore di lavoro, invece, è assunto dall’agenzia per il lavoro e mandato in missione presso l’utilizzatore cliente tramite contratto di lavoro subordinato.

In quanto datore di lavoro, l’agenzia per il lavoro sarà titolare dell’obbligazione retributiva e contributiva.

Chi può svolgere attività di somministrazione

L’attuale sistema legislativo presente in Italia riconosce le Agenzie per il lavoro quale intermediari per l’attività di somministrazione. Le ApL devono essere autorizzate allo svolgimento delle proprie funzioni da parte del Ministero del Lavoro ed essere iscritte presso l’Albo informatico dell’ANPAL.

Durata del contratto di somministrazione e limiti quantitativi

Contratto di somministrazione a tempo determinato

In caso di somministrazione a tempo determinato, il numero dei lavoratori somministrati non può eccedere la quota del 30% dei dipendenti complessivi in forza al 1° Gennaio dell’anno di assunzione, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore.

Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato presenta notevoli vantaggi. Il prestatore di lavoro può fare una valutazione circa le mansioni assegnate e un’analisi del contesto organizzativo in cui si trova ad esercitare la propria professione. L’azienda utilizzatrice può richiedere all’agenzia per il lavoro dipendenti somministrati per sostituzione personale assente, per rispondere a picchi di lavoro improvvisi e infine può decidere di ricorrere alla somministrazione per utilizzarla quale banco di prova per il nuovo personale inserito.

Contratto di somministrazione a tempo indeterminato

Secondo quanto riportato nel Decreto Legislativo n.81 del 2015, il numero di lavoratori somministrati non può eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati presso l’azienda cliente, salvo la possibilità che il contratto collettivo applicato all’utilizzatore preveda una percentuale differente.

Assunzione dipendenti somministrati

I lavoratori da inviare in missione presso l’utilizzatore sono assunti dall’agenzia per il lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro tra somministratore e somministrato segue la disciplina prevista per un “normale” tempo indeterminato. Per i periodi in cui il dipendente somministrato rimane in attesa di essere inviato in missione è prevista un’indennità di disponibilità, il cui importo è stabilito dal CCNL.

Nel caso di assunzione a tempo determinato il rapporto può avere una durata non superiore a 24 mesi se avviene presso lo stesso utilizzatore e non superiore a 48 mesi nel caso di somministrazione con diversi utilizzatori.

Per i contratti a termine superiori ai 12 mesi si applica, esclusivamente con riferimento all’utilizzatore, l’obbligo delle causali. Pertanto in caso di contratto di somministrazione a termine per un periodo superiore ai 12 mesi presso lo stesso utilizzatore, il contratto di lavoro subordinato (tra agenzia per il lavoro e prestatore di lavoro) dovrà indicare una motivazione riferita all’esigenze dell’utilizzatore stesso.

Diritti del lavoratore somministrato

I dipendenti somministrati hanno diritto, per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore e a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

Il prestatore di lavoro somministrato gode inoltre dei servizi sociali e assistenziali previsti per i dipendenti direttamente assunti dall’azienda cliente.

In relazione ai diritti sindacali il lavoratore operante in regime di somministrazione può esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale spettanti e partecipare alle assemblee organizzate dal personale dipendente in forza presso l’impresa utilizzatrice

Rischi per la sicurezza

L’Agenzia per il Lavoro ha il compito di – informare il somministrato circa eventuali rischi per la salute e sicurezza correlati allo svolgimento delle mansioni e – provvedere alla formazione e all’addestramento riguardo l’utilizzo di macchinari o apparecchiature tecniche indispensabili per l’esecuzione dell’attività professionale.

All’interno del contratto di somministrazione con inserimento di apposita clausola, le citate attività possono essere demandate all’azienda utilizzatrice.

L’utilizzatore deve inoltre occuparsi di formare il dipendente somministrato sulla sicurezza e sui rischi connessi alla specifica realtà produttiva.

L’azienda utilizzatrice è obbligata anche a fornire ai dipendenti assunti in somministrazione i dispositivi di protezione richiesti per lo svolgimento della mansione.

Divieto di ricorso al lavoro in somministrazione

La somministrazione è vietata:

  • Per la sostituzione di personale che sta esercitando il diritto di sciopero;
  • Per aziende utilizzatrici non in regola con l’obbligo di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
  • Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi in relazione a dipendenti adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;
  • Presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al grattamento di integrazione salariale in relazione a dipendenti adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione.

Costi del lavoro in somministrazione

Il costo del personale somministrato sarà sostenuto dall’agenzia per il lavoro ma “ribaltato” all’utilizzatore.

Nello specifico l’agenzia di somministrazione si occuperà di erogare la retribuzione al lavoratore somministrato e di versare i contributi previdenziali e assicurativi inerenti al lavoratore.

L’utilizzatore che ha richiesto la prestazione lavorativa, dovrà invece rimborsare la retribuzione del lavoratore all’agenzia di somministrazione ed elargire all’agenzia la percentuale di spettanza per il servizio offerto.

Il contratto di somministrazione prevede che l’azienda utilizzatrice sia responsabile in solido con l’Agenzia. Questo significa che, nel caso in cui quest’ultima non dovesse pagare quanto spettante al lavoratore, dovrebbe provvedervi l’utilizzatore, questo ad esclusiva tutela del lavoratore, inteso quale soggetto debole della contrattazione.